IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2130,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, - Istituzione del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di
sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  31  marzo  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1992 - Modificazioni all'ordinamento
didattico   universitario   relativamente   al   corso   di   diploma
universitario di terapisti della riabilitazione;
  Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere favorevole del Consiglio universitario nazionale,
in data 15 luglio 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
   1) alla sezione I - Facolta',  titolo  VII  -  Prima  facolta'  di
medicina   e  chirurgia,  nell'art.  71  viene  aggiunto  il  diploma
universitario: terapista della riabilitazione;
   2) alla sezione I - Facolta',  titolo  VII  -  Prima  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  dopo  l'ultimo  articolo relativo ai diplomi
universitari  viene  aggiunto  il  seguente  testo,   con   opportuno
scorrimento degli articoli:
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                  DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
  Art. 1 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso). - 1.
Presso  la  prima  facolta'  di  medicina e chirurgia e' istituito il
corso di diploma universitario  di  terapista  della  riabilitazione,
articolato nei seguenti indirizzi:
    a) neurologico;
    b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.
  2.  Il  corso di diploma di durata triennale ha lo scopo di formare
operatori  con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie   a
svolgere  le  funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si
conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, l'Universita' di  Pavia  potra'  istituire
corsi  di  perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  162/1982,  riservati  ai   possessori   del   diploma
universitario  di  terapista  della riabilitazione e finalizzati alla
ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni
specialistiche e di coordinamento delle funzioni.
  4. Il corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero per corsi di laurea o
di diploma con contenuti teorici e pratici  ritenuti  equivalenti  ed
utilizzabili  come  crediti,  ai  sensi  dell'art.  11 della legge 19
novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei  crediti  e'
adottata dal consiglio della struttura didattica.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in  scuole
italiane  o straniere di livello universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  5. In base alle strutture ed attrezzature  disponibili,  il  numero
degli  iscrivibili  al  corso  di  diploma  e'  stabilito  dal senato
accademico, sentito il consiglio di  facolta',  in  base  ai  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo  anno  i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei posti determinati, e' subordinato  al  superamento  di  un  esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti  disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il consiglio di facolta' approva con almeno sei  mesi  di  anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente  al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso.
  6.  L'indirizzo  e' scelto dallo studente entro la fine del secondo
anno del corso.
  Coloro  che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma
universitario possono iscriversi al secondo semestre del  terzo  anno
di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili,
al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.
  Art.  2  (Ordinamento  didattico). - 1. Il corso di diploma prevede
quattromila ore di insegnamento e di attivita' pratiche e  di  studio
guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e
discipline  ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni
semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche  e  di
studio  guidate  (primo anno seicento ore, secondo anno seicento ore,
terzo anno quattrocento ore), il cui peso  relativo  e'  definito  in
modo  convenzionale  (credito,  corrispondente mediamente a cinquanta
ore). Le attivita' pratiche e di studio guidate comprendono almeno il
50% delle ore previste per ciascun anno.
  Il tirocinio professionale e' svolto per  seicento  ore  nel  primo
anno   (trecento  per  semestre),  ottocento  ore  nel  secondo  anno
(quattrocento per semestre) e mille nel terzo anno  (cinquecento  per
semestre).  Lo studente deve seguire altresi' attivita' complementari
che  assicurino  sotto  l'aspetto  professionale,  compreso  l'orario
complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.
  2.  Le  attivita'  didattiche  sono ordinate in aree formative, che
definiscono gli obiettivi didattici intermedi,  in  corsi  integrati,
che   definiscono   l'articolazione   dell'insegnamento  nei  diversi
semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti,  in
discipline  che  indicano le competenze scientifico-professionali dei
docenti nei singoli corsi integrati.
  Sono  attivati,  come  discipline  integrate  nei  corsi   previsti
dall'ordinamento,  ulteriori  discipline  comprese nei raggruppamenti
concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia.
  Si  fa  riferimento,  al  riguardo,  ai   raggruppamenti   indicati
nell'ultimo  bando  concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.
Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre piani di
studio alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali  proposti
dallo  studente,  a  condizione  che il peso relativo dell'area e del
singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione  per
oltre il 15% da quello tabellare.
  L'impegno  orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno
orario dai singoli corsi integrati puo' essere utilizzato  anche  per
approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.
  Lo  studente  e'  tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico, con lo scopo di acquisire la  capacita'  di  aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami  per  i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Non  si  possono  sostenere  gli esami di un anno se non sono stati
sostenuti tutti gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci  si  puo'
iscrivere  all'anno  successivo  se non sono stati sostenuti entro la
sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne  due,
e superato i tirocini.
  Gli  esami  sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno  e  luglio.
Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel  mese  di settembre
(appello autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere    in    periodi   di   interruzione   delle   lezioni,   a
gennaio-febbraio.
  Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti  piu'  di
due esami.
  5.   Per   le   attivita'   didattiche   a   prevalente   carattere
tecnico-pratico,  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali
possono  essere  chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che,
per uffici ricoperti  o  attivita'  professionale  svolta,  siano  di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.  I  professori  a  contratto  possono   far   parte   delle
commissioni d'esame.
  6.  Le  aree,  con  indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi
didattici, i corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono  le
seguenti:
 I Anno - I semestre:
Area A: Propedeutica (crediti: 6).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi  per la comprensione qualitativa e
quantitativa  dei  fenomeni  biologici   e   le   nozioni   di   base
propedeutiche  alle  conoscenze  dei  mezzi  fisici  utilizzati nella
riabilitazione medica, nonche' introdurre l'allievo  all'interno  dei
concetti base della riabilitazione.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   biofisica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana;
   neuroanatomia.
  A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica generale.
  A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
   infermieristica generale;
   riabilitazione generale;
   teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).
  A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
   riabilitazione generale.
  A.7. Inglese scientifico.
  A.8.  Attivita'  tutoriale  e  di  tirocinio  guidato: attivita' da
svolgersi  in  servizi  ospedalieri  di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
 I Anno - II semestre:
Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti:
   6).
  Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento
dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attivita' motoria
e  del  comportamento, nonche' i principi di fisiopatologia applicati
alla riabilitazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
   chimica biologica;
   fisiologia umana;
   neurofisiologia.
  B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale.
  B.3. Corso integrato di cinesiologia:
   anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
   cinesiologia generale;
   cinesiologia speciale.
  B.4. Corso integrato di psicologia:
   psicologia generale;
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   psicometria.
  B.5. Attivita' tutoriali e di tirocinio pratico:  da  svolgersi  in
strutture   ospedaliere   di   recupero   e  rieducazione  funzionale
relativamente ai corsi integrati del semestre.
 II Anno - I semestre:
Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla
   riabilitazione motoria (crediti: 6).
  Obiettivi: lo studente deve  apprendere  i  fondamenti  teorici  ed
applicativi,  relativamente  alle  modalita'  generali dell'approccio
alle menomazioni, disabilita' ed handicap, nonche'  degli  interventi
riabilitativi di base.
  C.1.  Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e
riabilitativa:
   chinesiterapia generale;
   massoterapia;
   terapia fisica strumentale.
  C.2. Corso integrato di pediatria:
   neonatologia;
   patologia pediatrica.
  C.3. Corso integrato di psichiatria:
   psichiatria generale;
   neuropsichiatria infantile.
  C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
   neuropsicologia;
   neurolinguistica.
  C.5.  Attivita'  tutoriali  e  di  tirocinio  pratico  guidato:  da
effettuarsi   presso   strutture   sanitarie   ospedaliere  ed  extra
ospedaliere.
  II Anno - II semestre:
Area D: Medicina interna e specialita' mediche, neurologia e
   disabilita' delle funzioni viscerali (crediti: 6).
  Obiettivi:  acquisizione  delle  conoscenze  e  degli  esiti  delle
disabilita'  motorie,  della  comunicazione  e viscerali, di tecniche
specifiche di riabilitazione  e  di  principi  di  medicina  generale
orientati  alle  disabilita' viscerali neurocorrelate e di specifiche
funzioni, nonche' alla gestione generale e medica del disabile.
  D.1. Corso integrato di neurologia:
   neurologia;
   neurofisiopatologia;
   neurotraumatologia.
  D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
   medicina interna ad indirizzo specialistico;
   pneumologia;
   cardiologia;
   geriatria;
   oncologia;
   nefrologia;
   reumatologia.
  D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
   ortopedia;
   traumatologia;
   patologia articolare.
  D.4.  Tirocinio  pratico  guidato:  da  svolgersi  presso strutture
ospedaliere  ed  extra  ospedaliere  di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
  III Anno - I semestre:
Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).
  Obiettivi:  lo  studente  deve acquisire le conoscenze teoriche dei
principi di riabilitazione speciale di base,  nonche'  apprendere  le
rispettive metodiche applicative.
  E.1.  Corso integrato di metodologia e tecnica della riabilitazione
motoria e fisioterapia strumentale:
   cinesiologia speciale;
   cinesiterapia speciale;
   fisioterapia speciale;
   terapia occupazionale generale;
   protesiologia ed ortesiologia;
   massoterapia speciale.
  E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilita' viscerali:
   patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
   riabilitazione respiratoria;
   riabilitazione uro-ginecologica;
   riabilitazione oncologica;
   riabilitazione dell'ustionato;
   riabilitazione delle funzioni viscerali.
  E.3.   Tirocinio   pratico:   da   svolgersi    presso    strutture
specialistiche   ospedaliere  ed  extra  ospedaliere  di  recupero  e
rieducazione funzionale.
                        INDIRIZZO NEUROLOGICO
  III Anno - II semestre:
Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e
   neuromotoria (crediti: 4).
  Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e  le  tecniche
di   riabilitazione   specifiche  anche  speciali  nell'ambito  delle
menomazioni e disabilita' di natura neurologica.
  F.1. Corso integrato di  metodi  e  tecniche  della  riabilitazione
neuromotoria:
   tecniche di riabilitazione neuromotoria;
   tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.
  F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   patologia della psicomotricita'.
  F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
   neurologia pediatrica;
   neuropsichiatria infantile.
  F.4.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.
              INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA
                          E RIABILITAZIONE
  III Anno - II semestre:
Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione
   ortopedico-reumatologica (crediti: 4).
  Obiettivi:  acquisizione   delle   conoscenze   delle   disabilita'
osteoartomuscolari  e  di tecniche specifiche della riabilitazione in
ambito ortopedico.
  G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balneoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore nell'eta' evolutiva:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balneoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.3. Attivita' tutoriali e tirocinio pratico  da  svolgersi  presso
strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero
e rieducazione funzionale.
  Art.  3  (Organizzazione  didattica - Verifiche di profitto - Esame
finale). -  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle
attivita'  pratiche  e'  obbligatoria  e  deve essere documentata sul
libretto personale  dello  studente.  Per  essere  ammessi  all'esame
finale   di   diploma,   gli   studenti  debbono  avere  regolarmente
frequentato i corsi, superato gli esami  in  tutti  gli  insegnamenti
previsti   ed   effettuato,  con  positiva  valutazione,  i  tirocini
prescritti.
  Gli studenti che non superano  tutti  gli  esami  e  non  ottengono
positiva  valutazione  nei  tirocini  possono ripetere l'anno per non
piu'  di  una  volta  come  fuori   corso,   venendo   collocati   in
soprannumero.
  2.  La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto;  esse  avvengono
secondo  delibera  del  consiglio  della struttura didattica, tale da
assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di  esperienza  e  di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di
formazione, che consenta allo  studente  e  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.   Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli  esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una  tesi,  consistente  in  una  dissertazione  scritta  di   natura
teorico-applicativa,  viene  conseguito il diploma in terapista della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e'  nominata
dal  rettore  ed e' composta dal presidente del corso della specifica
struttura didattica o suo  delegato,  da  due  docenti  nominati  dal
consiglio  di  facolta',  da due esperti nominati rispettivamente dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale.
  Ove i Ministri interessati non comunichino detti  nominativi  entro
il  20  maggio  di  ciacun  anno,  o in caso di loro dimissioni prima
dell'inizio degli  esami,  provvede  il  rettore  sentito  il  senato
accademico.
  6.  La  commissione  finale  per l'esame di diploma e' nominata dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il  criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della  loro  validita' culturale, propedeutica e professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione  degli  studi  per  il  conseguimento  del
diploma di laurea.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in  scuole
italiane  o straniere di livello universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il  consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,   potra'
eventualmente    indicare    corsi   integrativi,   anche   istituiti
appositamente, da seguire per completare la formazione  per  accedere
al corso di laurea.
  I  corsi  di  diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano
denominazione uguale  o  simile,  permettono  il  passaggio  dall'uno
all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal
consiglio  di  facolta',  tenuto  conto in particolare degli studenti
fuori  corso  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche  in
soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto;
   3) alla sezione III - Scuola diretta a fini speciali, titolo XIX -
Norme  generali,  all'art.  777  e'  soppressa la denominazione della
scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione;
   4) alla sezione III - Scuole dirette a fini speciali, titolo  XIX,
vengono  soppressi  gli  articoli  dal numero 843 al n. 853, relativi
alla  scuola  diretta   a   fini   speciali   per   terapisti   della
riabilitazione,  a  decorrere  dall'attivazione  del corso di diploma
universitario di terapista della riabilitazione.
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, 23 agosto 1993
                                                   Il rettore: SCHMID